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01/10/2018

La riforma del Terzo settore

Legge 6 giugno 2016 - D.Lgs 117/2017

La Riforma del Terzo settore è intervenuta sulla revisione della normativa contenuta nel Codice Civile in tema di associazioni, fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato riconosciute e non riconosciute, sul riordino della disciplina tributaria e delle agevolazioni fiscali a favore degli Enti del Terzo Settore

In particolare con la pubblicazione del D.Lgs.117/2017 è stato introdotto il Codice Unico del Terzo Settore che ha abrogato:
· la Legge quadro sul volontariato (Legge 266/’91);
· la Legge relativa alle Associazioni di Promozione sociale (Legge 383/2000);
· la normativa sulle ONLUS (art.10 e ss. del D. Lgs. 460/’97). 

Il DLgs. 117/2017 ha individuato, inoltre:
· i requisiti per l’accesso alla nuova categoria del Terzo settore (identificando, ad esempio, le attività di interesse generale, le caratteristiche dell’ente, da definire nell’atto costitutivo e nello statuto e dei propri organi amministrativi e di controllo);
· i nuovi obblighi amministrativi come l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (cosiddetto RUNTS) e contabili (ad esempio, la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale);
· la disciplina fiscale che include, tra l’altro, i nuovi regimi forfetari di determinazione del reddito;
· la disciplina transitoria applicabile fino alla piena operatività del RUNTS e la decorrenza. 

Tra le novità più significative, di particolare interesse per le Associazioni Corali, si evidenziano:
· l’abrogazione della legge 16 dicembre 1991, n. 398 con le connesse semplificazioni; il regime agevolato non sarà più applicabile alle associazioni senza fini di lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, alle associazioni di musica e danza popolare; si ritiene che la suddetta abrogazione sia applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene rilasciata l'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017); sostanzialmente è stato chiarito che per il 2018 resta in vigore l’attuale normativa; le nuove disposizioni del Terzo settore decorreranno dal 2019.
· la modifica dell’art.148 comma 3 del TUIR, che prevede l’imponibilità dei corrispettivi specifici relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di associati, familiari o conviventi; pertanto non è più prevista la decommercializzazione delle quote corrispettivo. L’Agenzia delle Entrate ha comunque confermato che il termine di decorrenza della suddetta modifica coinciderà con l’operatività del Registro Unico. 

Con le nuove disposizioni le Associazioni Corali dovranno valutare due possibilità:
· l’iscrizione nell’apposito Registro Unico del Terzo settore (Runts) – considerando anche l’opportunità di adeguare il proprio statuto ai requisiti previsti per le Associazioni di Promozione sociale – godendo di maggiori agevolazioni fiscali, nel rispetto di una disciplina più rigorosa in termini di controllo e trasparenza;
· la permanenza nell’attuale sistema con l’adozione delle disposizioni civilistiche e fiscali vigenti (ad esclusione della Legge 398/’91).

I cori eventualmente iscritti all’albo regionale delle APS, saranno automaticamente iscritti al Registro Unico di cui all’art. 45 del D.Lgs.117/2017.

Le Associazioni corali che svolgono attività commerciale, non iscritte nel Registro Unico, dovranno, pertanto, applicare l’art. 145 del TUIR che prevede:
· l’adozione di un regime semplificato Iva con il versamento dell’Iva sulle fatture emesse al netto dell’Iva sugli acquisti, inerenti l’attività commerciale;
· l’imponibilità ai fini IRES del reddito determinato forfettariamente, secondo determinate percentuali.

Si evidenzia, infine, che la Legge di Bilancio 2018, ha previsto l'aumento del tetto per l'esenzione dei compensi erogati per attività musicali, da 7.500 euro a 10.000 euro (Art.1 comma 367 lett. b della Legge 27/12/2017 n. 205).
L’importo che non concorre a formare il reddito imponibile riguarda le indennità, i rimborsi forfettari, i premi, i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche). A tal fine viene modificato l’articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986). 

Allo stato attuale ci troviamo in una situazione di stallo, in quanto ancora non si dispone delle norme applicative riguardanti l’attivazione del nuovo Registro Unico del Terzo Settore.

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