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21/06/2022

Emergenza Coronavirus [aggiornamento al 21 giugno 2022]

Normative, informazioni e documenti per i cori (dal 10 marzo 2020) a cura di Feniarco

  1. NEW Decreto Legge 68 del 16 giugno 2022
  2. Aggiornamento al 16 giugno 2022 (scadenza validità disposizioni precedenti) 
  3. Conversione del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 e Direttiva Ministero della Salute del 28 aprile
  4. Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"
  5. Decreto Legge 1 del 7 gennaio 2022 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"
  6. Tabella delle attività consentite aggiornata al 31/12/2021
  7. Decreto Legge 221 del 24/12/2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19]
  8. Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022 pubblicata dal Governo Italiano
  9. Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (aggiornamento del 2 dicembre)
  10. Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172
  11. Bandi covid per le associazioni culturali (v. pagina specifica)
  12. Decreto Legge 8 ottobre 2021 n. 139
  13. Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127
  14. Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105
  15. Documento congiunto Feniarco-Anbima del 24 aprile 2021 (scaricalo qui). 
  16. Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (del 28 maggio 2021, pubblicate in (GU Serie Generale n.136 del 09-06-2021)
  17. Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 ("Riaperture")
  18. Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 ("Sostegni")
  19. Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30
  20. DPCM 2 marzo 2021 attualmente in vigore (vedi dettagli in seguito)
  21. Documento Feniarco/Associazioni Regionali Corali del 26 ottobre 2020 (scaricalo qui) a seguito del DPCM del 24 ottobre 2020.
  22. Documento congiunto Feniarco-Anbima del 13 giugno 2020 (scaricalo qui) e autodichiarazione (scaricala qui). Il DPCM del 13 ottobre 2020 non ha apportato modifiche significative in tal senso (si vedano le linee guida aggiornate della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome riportate in seguito).
  23. Precisazioni della CEI in data 14 ottobre 2020 in merito al DPCM del 13 ottobre 2020
  24. Lavoro congiunto con Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica, Anbima e Comusica per la ripresa delle attività corali anche nelle scuole (v. rot. 16495 del 15/9/20 MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione)
  25. Nuove disposizioni per i cori nell'ambito delle celebrazioni liturgiche (protocolli Ministero Interno-CEI). Scarica l'allegato completo. 
  26. Contributi per l'educazione musicale (cori inclusi) a seguito della Legge 17 luglio 2020 n. 77, vedi art. Art. 105-ter (in collaborazione con il Forum per l'Educazione Musicale)
  27. Specifiche pagine dedicate alle nostre iniziative in collaborazione con Anbima [news 8 maggio], Forum per l'Educazione Musicale [news 5 maggio] [news 13 maggio] e Associazione Italiana per la Festa della Musica [news 19 marzo] [news 9 maggio].
  28. Feniarco è in continuo contatto attraverso mail, conferenze online e gruppi di discussione con la federazione di riferimento in Europa (European Choral Association-Europa Cantat), con le altre federazioni nazionali con cui abitualmente collabora e con enti e istituzioni quali Mibact e Miur.
  29. Sono in corso delle ricerche scientifiche in ambito internazionale specifiche sul canto corale (ACDA & altri). 
  30. In questa pagina è possibile trovare i riferimenti normativi utili, approfondimenti presenti sul web, informazioni sull'accesso ai contributi MIbac e altro ancora.

Decreto Legge 68 del 16 giugno 2022

In data 16 giugno 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 il decreto-legge 68 oggetto che con l’art. 11, contenente “Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, ha modificato l’art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le modifiche intervenute riguardano la proroga dell’utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 al 30 settembre 2022 per l’accesso e l’utilizzo di mezzi di trasporto, per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e per lo svolgimento degli esami di Stato.

Ne consegue che alla luce degli ultimi interventi normativi l’obbligo, di cui all’art. 5 del decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 e prorogato con ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali assimilati previsto fino al 15 giugno 2022 può considerarsi superato.

►Aggiornamento del 16 giugno 2022

L’obbligo, di cui all’art. 5 del decreto-legge del 24 marzo 2022, n. 24 e prorogato con ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali assimilati era previsto fino al 15 giugno 2022.

Al momento l’unico provvedimento intervenuto in materia è l’ordinanza del Ministero della Salute del15 giugno 2022 con la quale è stata prevista una proroga dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei casi di utilizzo di mezzi di trasporto ed ingresso delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

Allo stato attuale, in attesa del testo del Decreto approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, può considerarsi decaduto l’obbligo di cui sopra.
[Fonte: AGIS]

In sostanza, ad oggi, non sono più necessarie le mascherine: né per il pubblico né per gli artisti.

► Conversione del Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 e Direttiva Ministero della Salute del 28 aprile 

A seguito degli emendamenti in fase di conversione del DL 24 marzo 2022 e dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 questi, in sintesi, i nuovi provvedimenti: 
  • dal 1° maggio 2022 non è più in vigore la verifica del Green pass;
  • dal 1° maggio al 15 giugno permane l’obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 per gli spettacoli al chiuso.

► Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24

Il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 fornisce diverse indicazioni in merito al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo. Per quanto attiene al mondo corale, si evidenzia che per il momento non vi saranno variazioni sostanziali in quanto, fino al 30 aprile 2022, permangono:

  • l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • l’obbligo di green pass rafforzato per l’accesso alle attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi e per gli spettacoli che si svolgono al chiuso (per le stesse attività svolte all’aperto è richiesto invece il green pass base).

Il Decreto prevede inoltre che, «in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministero della salute […] può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali». Per le prove e i concerti corali al momento rimangono le indicazioni sinora in vigore,

► Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 


Ecco alcune delle principali informazioni contenute nel recente decreto:

Viene modificato il decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Dopo l’articolo 4-ter sono inseriti gli articoli 4-quater (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV- agli ultra cinquantenni) , 4-quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro) e 4-sexies (Sanzioni pecuniarie), che prevedono rispettivamente quanto segue:

In Italia, affinché sia tutelata "la salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza", è previsto l’obbligo a vaccinarsi per i soggetti dai 50 anni compiuti in sù. Tale obbligo vale a partire dall’entrata in vigore del decreto in oggetto, fino al 15 giugno 2022 e riguarda tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri. Sono esentati dalla vaccinazione obbligatoria i soggetti per i quali sussiste un caso di "accertato pericolo per la salute", attestato dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. 

A partire dal prossimo 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati - compresi quelli impiegati in ambito giudiziario e i magistrati - che hanno compiuto 50 anni, devono possedere e dovranno esibire il c.d. Super Green pass, ossia la certificazione verde COVID-19 ottenuta a seguito di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal Covid (c.d. Super Green Pass).Il controllo del Super Green Pass del dipendente spetta al datore di lavoro. Il decreto, in caso di violazione di tale disposizione, prevede una sanzione da 400 a 1.000 euro, irrogata dal Prefetto. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 dovranno essere effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 20211 (tra cui anche attraverso l’App VerificaC19).

Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da COVID-19 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Precisazioni sulla recente tabella del Governo

Si precisa che gli ultimi decreti legge, emanati il 24 dicembre 2021 (n. 221)  e il 30 dicembre 2021 (229) non hanno modificato la disciplina della capienza prevista per i luoghi dello spettacolo che rimane quella stabilita per ultimo dal Decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172. Con l’introduzione dell'obbligo di possesso del Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi sopra indicati, dal 29 novembre 2021, gli spettacoli aperti al pubblico possono svolgersi nelle zone gialle e nelle zone arancioni, con disciplina meno restrittiva, quindi tra le altre anche la capienza al 100% (Dl n. 172/2021). Nelle zone bianche, gialle ed arancioni, dunque, l'accesso è consentito solo ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione (Green Pass rafforzato). 

Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221

Con il recente Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza.
Inoltre, queste alcune importanti novità: 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (art. 4)
  • l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca fino al 31 gennaio 2022;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è previsto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento fissata al 31 marzo 2022):
  • nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 si applica anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, anche quello locale. 
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (art. 8)
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza 
è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del “Super Green Pass” nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute l’accesso ai seguenti servizi ed attività: 
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
  • centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Inoltre, il Decreto-legge dispone che, in zona bianca, anche per i corsi di formazione privati se svolti in presenza, per l’accesso è necessario il possesso del “Green Pass ordinario”.

Queste indicazioni portano a dedurre che, per le prove e i concerti dei cori, a partire dal 10 gennaio 2022 sia necessario il green pass rafforzato

N.B. Ricordiamo che valgono tuttora le regole sul distanziamento come ribadito dalle recenti Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (aggiornamento del 2 dicembre). 

[SUPERATA]
Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022 pubblicata dal Governo Italiano 

In data 5 dicembre 2021 il Governo ha pubblicato sul proprio sito una tabella riepilogativa (sotto riportata parzialmente) delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato". Tra le attività indicate, nell'ambito del capitolo "attività ludiche o ricreative", sono riportati anche i "centri culturali, centri sociali e ricreativi". Con riferimento a quest'ultimi si specifica che:
  • In zona bianca è necessario il green pass base;
  • In zona gialla è necessario il green pass base;
  • In zona arancione è necessario il green pass avanzato.

Questa specifica porta a dedurre che, per le prove dei cori, sia sufficiente essere in possesso del green pass base (alla data del 5 dicembre nessuna regione è in zona arancione). 

**** TABELLA SUPERATA DAL NUOVO DL DEL 23/12/2021****

Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172

Con il recente Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, «a decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

  • spettacoli
  • spettatori di eventi sportivi
  • ristorazione al chiuso
  • feste e discoteche
  • cerimonie pubbliche

«In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato». (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 48 del 24 novembre 2021) 

In altre parole, come esplicitato anche dalla Circolare Agis n. 123 del 29 novembre, dal 6 dicembre al 15 gennaio il pubblico degli spettacoli deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, a esclusione dei soggetti di età inferiore ai dodici anni e/o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Tale disposizione fa sì che la capienza per il pubblico venga mantenuta al 100%. 

Si aggiunge che la Circolare Agis n. 124 del 01.12.2021 indica che per lo svolgimento delle attività di spettacolo da parte degli artisti e le maestranze, è obbligatorio il possesso del “Green Pass ordinario”, di cui al decreto legge n. 127/2021. Per “Green Pass ordinario” si intende la certificazione verde ottenuta a seguito della somministrazione del vaccino, oppure del risultato negativo al test molecolare/antigenico, o dell’avvenuta guarigione da Covid-19. 

N.B. Analogamente a quanto riportato a commento della tabella del Governo del 5 dicembre 2021, in questo caso non è chiaro se per "artisti e maestranze" si intenda anche l'attività dilettantistica/amatoriale.

Decreto Legge 8 ottobre 2021 n. 139

Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.
In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
[...]

Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127

Art. 8 Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative
1. Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. 

Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105

Relativamente al DL 105/2021, in attesa di ulteriori dettagli (su prove, attività formative e concertistiche che riguardano la coralità non professionistica) che gli organismi di riferimento nazionali (in primis AGIS) hanno richiesto ai Ministeri competenti, ecco alcune utili osservazioni.

Green Pass 

Il green pass è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La certificazione viene rilasciata attestando una delle seguenti condizioni:
  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose, valido dopo 15 giorni, sia al completamento del ciclo vaccinale);
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. 


Da quando e per chi entra in vigore il Green Pass?
 

Dal 6 agosto, tra gli altri, servirà per accedere ai seguenti servizi e attività:
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 

La certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per i soggetti esenti verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. 

Considerato il fatto che la Legge n. 87 del 17 giugno 2021 modificava il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 (“Riaperture”) inserendo il sopra citato Art. 8-bis con il quale a decorrere dal 1° luglio venivano consentite anche «le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. (Linee Guida Conferenza Stato regioni)», si è portati a concludere che – collocandosi i cori amatoriali nell’ambito delle associazioni del Terzo settore – le prove, le attività formative e concertistiche che riguardano la coralità non professionistica ricadano all’interno delle attività consentite esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle stesse (distanziamento, igienizzazione, utilizzo della mascherina ecc.) restano in vigore le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 28 maggio 2021.  

Come si verifica il Green Pass? 

La certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
In questa fase, da alcuni chiarimenti che AGIS ha ricevuto da fonti competenti, non è obbligatorio per gli addetti la verifica dell’identità degli spettatori.

La App fornisce 3 tipologie di riscontro, in base alle informazioni che riconosce nel QR Code del Certificato verde Covid.19:
  • se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico V sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita;
  • se il certificato è scaduto, caso in cui si sia superato il termine per la seconda vaccinazione, siano scadute le 48 ore di validità di un tampone negativo oppure si siano superati i 6 mesi dalla data di guarigione da Covid-19, il verificatore vedrà un segno grafico X sul proprio dispositivo mobile (semaforo rosso);
  • se il certificato nonè valido, caso in cui non si tratti di un certificato verde emesso dal Ministero della salute, il verificatore vedrà un segno grafico X sul proprio dispositivo mobile (semaforo rosso). 

L’App Verifica19 si ottiene su App Store o PlayStore.

Privacy e verifica

Grazie all’utilizzo dell’App VerificaC19, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore. 

Ulteriori chiarimenti possono essere recuperati anche al seguente indirizzo web: https://www.dgc.gov.it/web/

Ingresso ai concerti (prenotazioni e nominativi)

Ricordiamo che restano in vigore le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 28 maggio 2021, pubblicate in (GU Serie Generale n.136 del 09-06-2021). In particolare si rileva che, a pag. 43, è scritto "Raccomandare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni".

Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 ("Riaperture")

Il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 (cosiddetto decreto “Riaperture”) ha introdotto importanti novità in termini di spostamenti e di attività realizzabili.

Art. 1
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla. 

Art. 5
1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
3. In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all’aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9. 

► Linee guida Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 ("Sostegni")

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus, compresi gli enti non commerciali.
Nella pagina dedicata tutte le informazioni al riguardo.

Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30

 1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

DPCM 2 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Mario Draghi su proposta del Ministro della Salute ha firmato in data 2 marzo 2021 il Dpcm contenente le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. 

Segnaliamo le informazioni principali che riguardano il mondo dei cori. 

Ai sensi dell’art. 7 nelle regioni collocate nella cosiddetta “zona bianca” cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate nel Capo III con la conseguente riapertura di cinema e teatri e ripresa delle attività di spettacolo. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

Ai sensi dell’art. 15 nelle zone collocate in “zona gialla” a decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 (Spettacoli dal vivo), come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Le attività di spettacolo rimangono sospese nelle regioni collocate in “zona arancione” (art. 36) e “zona rossa” (art. 42).

SPETTACOLO DAL VIVO

Allegato 26

  1. Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 400, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. In ogni caso, la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella originaria autorizzata in agibilità.
  2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per spettatori di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dello spettatore stesso.
  3. Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Coloro che intendono esercitare la deroga al distanziamento dovranno rilasciare apposita autocertificazione.
  4. Organizzare, ove possibile, percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
  5. Misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o termometro digitale, con divieto di ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo del gel antisettico per igienizzare le mani.
  6. Accesso contingentato a tutti gli spazi comuni (per esempio nelle aree dedicate ai servizi igienici e alle zone di attesa), rimodulando i tempi utili per la fruizione da parte del pubblico (per esempio prevedendo una maggiore durata dell'intervallo tra una parte e l'altra dello spettacolo) e prevedendo l'impiego di personale dedicato per gestire i flussi al fine di evitare assembramenti.
  7. Accesso tramite titoli di ingresso acquistabili attraverso canali online o mediante acquisto/ritiro in loco, anche il giorno stesso dell'evento.
  8. Dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. Indipendentemente dal metodo utilizzato per l'acquisto, i titoli di ingresso devono essere nominativi e occorre assicurare il mantenimento dell'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni ai sensi della normativa vigente e i contatti (mail o telefono) degli spettatori.
  9. Rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti della struttura, in particolare nei punti di ingresso.
  10. I posti a sedere debbono prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente di almeno 1 metro. Questa misura (vedi punto successivo) non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto attiene alla responsabilità individuale).
  11. Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni. Il numero massimo di persone che possono sedere vicine è 4, aumentando in ogni caso la distanza fra tale nucleo e le altre persone. La possibilità di non rispettare il distanziamento per i soggetti sopra indicati non deve incrementare il numero degli spettatori presenti, nei limiti di numero assoluto o di percentuale di capienza contingentata indicati.
  12. Ottimizzare la assegnazione dei posti attribuibili distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile fra le persone.
  13. Per il personale, utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/ o a contatto con il pubblico (mascherina almeno chirurgica, con divieto di usare mascherine di comunità). Si applica la scheda tecnica "Cinema e Spettacoli dal vivo" di cui all'allegato 9 ("Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020"), limitatamente ai punti previsti per "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali, "Produzioni teatrali" e "Produzioni di danza".
  14. Per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza all'interno della struttura, anche durante lo spettacolo, utilizzo continuativo della mascherina chirurgica (o livello superiore di protezione), possibilmente fornita dal gestore all'ingresso, per garantire l'uniformità della protezione. É vietato l'uso di mascherine di comunità.
  15. L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 4 metri. In riferimento all'eventuale interazione tra artisti e pubblico, deve essere esclusa la possibilità di configurazioni di tipo dinamico con postazioni per il pubblico prive di una seduta fisica vera e propria per l'intera durata dello spettacolo.
  16. Gestione organizzata e scaglionata della fruizione di servizi igienici.
  17. Nel guardaroba indumenti e oggetti personali debbono essere riposti in appositi sacchetti porta-abiti.
  18. Divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori automatici, e di consumazioni di cibo in sala e nei punti di ristoro interni alla struttura.
  19. Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolar e attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
  20. Nel caso di doppio spettacolo, prevedere un intervallo di tempo, tra il primo e il secondo spettacolo, sufficiente a pulire e igienizzare tutte le aree interessate dal pubblico con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (sedute, corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
  21. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continua l'estrattore d'aria. Si raccomanda di effettuare una valutazione preliminare dell'efficienza delle misure messe in atto per il ricambio dell'aria negli ambienti al chiuso in conformità con quanto previsto nei Rapporti ISS-Covid n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020" e n. 33/2020 "Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versioni del 25 maggio 2020".
  22. Prevedere il controllo periodico dei lavoratori attraverso specifici test per la verifica del contagio. Tampone antigenico per artisti e maestranze 48 ore prima dell'inizio della produzione (incluso tutto il periodo delle prove), da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione.

Ordinanza del Ministero della salute del 31 dicembre 2021

Entrano in zona gialla: Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia.

Ordinanza del Ministero della salute del 17 dicembre 2021

Entrano in zona gialla: Liguria, Marche, Provincia Autonoma di Trento e Veneto.

Ordinanza del Ministero della salute del 10 dicembre 2021

Entrano in zona gialla: Calabria.

Ordinanza del Ministero della salute del 3 dicembre 2021

Entrano in zona gialla: Provincia autonoma di Bolzano.

Ordinanza del Ministero della salute del 26 novembre 2021

Entrano in zona gialla: Friuli Venezia Giulia

Ordinanza del Ministero della salute del 25 giugno 2021

Entrano in zona bianca: Valle d'Aosta.
Tutta l'Italia è in zona bianca.

Ordinanza del Ministero della salute del 18 giugno 2021

Entrano in zona bianca: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano.

Ordinanza del Ministero della salute dell'11 giugno 2021

Entrano in zona bianca: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Provincia di Trento

Ordinanza del Ministero della salute del 4 giugno 2021

Entrano in zona bianca: Abruzzo, Umbria e Veneto

Ordinanza del Ministero della salute del 28 maggio 2021

Entrano in zona bianca: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna

Ordinanza del Ministero della salute del 21 maggio 2021

Ritorno alla zona gialla: Valle d'Aosta.
Tutta l'Italia è in zona gialla.

Ordinanza del Ministero della salute del 15 maggio 2021

Ritorno alla zona gialla: Sicilia e Sardegna

Ordinanza del Ministero della salute dell'8 maggio 2021

Ritorno alla zona arancio: Valle d'Aosta
Ritorno alla zona gialla: Basilicata, Calabria e Puglia

Ordinanza del Ministero della salute del 1° maggio 2021

Ritorno alla zona arancio: Sardegna

Ordinanza del Ministero della salute del 17 aprile 2021

Ritorno alla zona arancio: Campania

Ordinanza del Ministero della salute del 10 aprile 2021

Ingressi in zona rossa: Sardegna
Ritorno alla zona arancio: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana

Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2021

Ritorno alla zona arancio: Marche, Veneto, PA Trento

Ordinanza del Ministero della salute del 27 marzo 2021

Ingresso in zona rossa: Calabria, Toscana e Valle d'Aosta
Ritorno alla zona arancio: Lazio

Ordinanza del Ministero della salute del 19 marzo 2021

Ritorno alla zona arancio: Molise
Ingresso in zona arancio: Sardegna

Ordinanza del Ministero della salute del 13 marzo 2021

Ingressi in zona rossa: Marche e Provincia di Trento

Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021

Ingressi in zona rossa: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto

Ordinanza del Ministero della salute del 5 marzo 2021

Ingressi in zona rossa: Campania
Ingressi in zona arancio: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto

Ordinanza del Ministero della salute del 27 febbraio 2021

Ingressi in zona rossa: Molise, Basilicata
Ingressi in zona arancio: Marche, Lombardia, Piemonte
Ingressi in zona bianca: Sardegna

Ordinanza del Ministero della salute del 19 febbraio 2021

Ingressi in zona arancio: Campania, Emilia Romagna, Molise

Ordinanza del Ministero della salute del 12 febbraio 2021

Ingressi in zona arancio: Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia di Trento

Ordinanza del Ministero della salute del 9 febbraio 2021

Ingressi in zona arancio: Puglia

Ordinanza del Ministero della salute del 29 gennaio 2021

Ingressi in zona arancio: Sicilia, Provincia di Bolzano
Ritorno alla zona gialla: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto

Ordinanza del Ministero della salute del 22 gennaio 2021

Ingressi in zona arancio: Sardegna, Calabria, Emilia Romagna, Veneto
Ritorno alla zona arancio: Lombardia

Ordinanza del Ministero della salute del 16 gennaio 2021

Ingressi in zona rossa: Lombardia, Sicilia, Provincia di Bolzano [fino al 31 gennaio, salvo proroghe]
Ingressi in zona arancio: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta [fino al 31 gennaio, salvo proroghe]

DPCM 3 novembre 2020 [non più in vigore]

Art. 2
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.

Art. 3
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4. 

Documento predisposto da Feniarco congiuntamente alle Associazioni Regionali Corali

DPCM 24 ottobre 2020 [non più in vigore]

Punti principali.

Art. 1

4. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

9. c) […] è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
    f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; […];
    m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
    o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
   q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7; 

DPCM 13 ottobre 2020 [non più in vigore]

Punti principali.

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.  

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome;   

Linee guida Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

IMPORTANTE: In data 8 ottobre sono state ulteriormente aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
A questo link il documento completo.
Alle pagine 34-35-36 alcune specifiche che riguardano lo spettacolo dal vivo e i cori.

In particolare (pag. 35):

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

  • L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso).
  • I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
  • I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.
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In data 9 giugno sono state aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
A questo link il documento completo.
Alle pagine 31 e 32 alcune specifiche che riguardano lo spettacolo dal vivo e i cori.
Le linee guida devono tuttavia essere recepite da uno specifico provvedimento regionale.

Scarica le linee guida della conferenza delle Regioni e Province Autonome aggiornate all'8 ottobre 2020

DPCM 7 agosto 2020 [non più in vigore]

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 7 agosto 2020  che proroga le misure del precedente DPCM 14 luglio 2020.

  • L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso).
  • I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
  • I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

Fondo emergenza Covid 2020 spettacolo

CONCESSIONE CONTRIBUTI ART.89 D.L. 17 MARZO 2020 nr. 18 - D.M. 23 Aprile 2020
20 milioni di euro a sostegno delle realtà delle arti performative che non hanno ricevuto contributi provenienti dal FUS nel 2019. Tali risorse provengono dai fondi istituiti con il decreto “Cura Italia”, varato dal Governo lo scorso 17 marzo, che destinano 130 milioni di euro alle emergenze dello spettacolo e del cinema.

Questo stanziamento fornisce una prima risposta alle esigenze di tante piccole realtà che operano nei settori del teatro, della musica, della danza, del circo prive del sostegno statale e pertanto sottoposte a maggiori incertezze in questo momento di emergenza.

Le risorse verranno ripartite in parti uguali per ciascun beneficiario e verranno devolute ai soggetti che presenteranno domanda nel rispetto di quattro requisiti:

  1. prevedere nello statuto o nell’atto costitutivo lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo;
  2. avere sede legale in Italia;
  3. non aver ricevuto nel 2019 contributi dal FUS;
  4. aver svolto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 15 rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative, ovvero, in alternativa aver ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di 10 rappresentazioni essendo in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Le domande potranno essere presentate utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma on-line dalla Direzione Generale Spettacolo entro le ore 16 del 25 maggio 2020.

Maggiori info sul sito del Mibact - Spettacolo dal Vivo

Collabora con noi!

► Compila anche tu la ricerca di European Choral Association-Europa Cantat!

Studi, ricerche, approfondimenti, notizie

Riportiamo alcuni interessanti riferimenti in materia coronavirus e canto corale (e dintorni)

Esperimenti corali con mascherina

Altri provvedimenti normativi attualmente in vigore

Dpcm 2 marzo 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021)

Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021)

Dpcm 14 gennaio 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».
(GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2)

Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.
(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021)

Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (2
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021)

Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla
Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24).

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla
Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.
(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla
Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)
Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 (G.U. 28/09/2020, n. 240)

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

Dpcm 23 luglio 2020
Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.
(GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020)

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla
Legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla
Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)

Dpcm 12 maggio 2020
Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)
Decreto-legge convertito con modificazioni dalla
Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla
Legge 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162)

Dpcm 10 aprile 2020
Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla
L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143)

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla
L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla
L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto CuraItalia
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)
(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

Normative non più in vigore

Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021)
La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge".

Dpcm 3 dicembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».
(GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158
Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
(GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020)
La L. 29 gennaio 2021, n. 6 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020".


Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157
Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori quater).
(GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020 )
Decreto-Legge abrogato dalla
Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43).
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Dl.

Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154
Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori ter).
(GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020 )
Decreto-Legge abrogato dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43).
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Dl.

Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori bis).
(GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020 )
Decreto-Legge abrogato dalla
Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43).
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Dl.

Dpcm 3 novembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)
A partire dal 4 dicembre 2020 le disposizioni del Dpcm 3 novembre 2020 sono sostituite dal Dpcm 3 dicembre 2020.

Dpcm 24 ottobre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020)
A partire dal 6 novembre 2020 le disposizioni del Dpcm 24 ottobre 2020 sono sostituite dal Dpcm 4 novembre 2020.

Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 129
Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale
(GU Serie Generale n.260 del 20-10-2020)
Decreto-legge abrogato dalla
Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Dl.

Dpcm 18 ottobre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020)

A partire dal 26 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal Dpcm 18 ottobre 2020, sono sostituite dal Dpcm 24 ottobre 2020.

Dpcm 13 ottobre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)
A partire dal 26 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal Dpcm 18 ottobre 2020, sono sostituite dal Dpcm 24 ottobre 2020.

Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117
Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni
(GU Serie Generale n. 227 del 12-09-2020)
Decreto-Legge abrogato dalla
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117

Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111
Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n. 223 del 08-09-2020)
Decreto-Legge abrogato dalla
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117

Dpcm 7 settembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020)
A partire dal 14 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 7 agosto 2020, come prorogato dal Dpcm 7 settembre 2020, sono sostituite dal Dpcm 13 ottobre 2020.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103
Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.
(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)
Decreto-Legge abrogato dalla
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37) che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117

Dpcm 7 agosto 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)
A partire dal 14 ottobre 2020 le disposizioni del Dpcm 7 agosto 2020, come prorogato dal Dpcm 7 settembre 2020, sono sostituite dal Dpcm 13 ottobre 2020. 

Dpcm 14 luglio 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020)
A partire dal 9 agosto le disposizioni del dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020, sono sostituite da quelle del Dpcm 7 agosto 2020.

Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52
Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.
(GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020)
Provvedimento abrogato dalla​​ L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52".

Dpcm 11 giugno 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020)
A partire dal 9 agosto le disposizioni del dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020, sono sostituite da quelle del Dpcm 7 agosto 2020.

Dpcm 17 maggio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)
Comunicato errata corrige (GU Serie Generale n.123 del 14-05-2020)

Dpcm 26 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

Dpcm 10 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)
A partire dal 4 maggio 2020 le disposizioni del presente decreto sono sostituite da quelle del Dpcm 10 aprile 2020.

Dpcm 1 aprile 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Dpcm 22 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
L'allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020 è stato modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n.80 del 26-03-2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Dpcm 11 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Dpcm 9 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
Decreto-legge abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)
In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”.
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11
Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.
(GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020)
Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 4 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
(GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020.

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)
Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 1 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)
Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020.

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61).
Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
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